COMUNE DI ROCCASECCA

Provincia di Frosinone

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE

DELLE ENTRATE COMUNALI

 

 

 

 SOMMARIO

 

CAPO I

NORME GENERALI

  • Art.1- Oggetto e scopo del regolamento.

  • Art.2- Campo di applicazione - Limiti - Esclusioni.

  • Art.3- Forme di gestione.

CAPO II

ENTRATE TRIBUTARIE

  • Art.4- Funzionario responsabile.

  • Art.5- Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie.

  • Art.6- Contenzioso tributario – Riscossione coattiva.

  • Art.7- Disciplina dei controlli.

  • Art.8- Autotutela.

CAPO III

ENTRATE NON TRIBUTARIE

  • Art.  9- Funzionario responsabile.

  • Art.10- Accertamento delle entrate non tributarie.

CAPO IV

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

  • Art.11- Principi generali.

  • Art.12- Informazione del contribuente.

  • Art.13- Conoscenza degli atti e semplificazione.

  • Art.14- Motivazione degli atti.

  • Art.15- Tutela dell’affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti.

  • Art.16- Interpello del contribuente.

 

CAPO V

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

  • Art.17- Accertamento con adesione.

  • Art.18- Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.

  • Art.19- Procedura per l'accertamento con adesione.

  • Art.20- Atto di accertamento con adesione.

  • Art.21- Adempimenti successivi.

  • Art.22- Rerfezionamento della definizione.

CAPO VI

SANZIONI TRIBUTARIE - RAVVEDIMENTO

  • Art.23- Sanzioni.

  • Art.24- Ritardati od omessi versamenti.

  • Art.25- Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

  • Art.26- Irrogazione immediata delle sanzioni.

  • Art.27- Ravvedimento.

CAPO VII

VERSAMENTI E RIMBORSI

  • Art.28- Modalità dei versamenti - Differimenti.

  • Art.29- Validità dei versamenti dell'imposta.

  • Art.30- Rimborsi.

  • Art.31- Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.

  •  

CAPO VIII 

NORME FINALI E TRANSITORIE

  • Art.32- Norme finali.

  • Art.33- Norme abrogate.

  • Art.34- Pubblicità del regolamento e degli atti.

  • Art.35- Entrata in vigore del regolamento.

  • Art.36- Casi non previsti dal presente regolamento.

  • Art.37- Rinvio dinamico.

 

 

 


 

CAPO  I

 

NORME GENERALI

 

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento.

 

  1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate comunali e viene adottato in relazione al combinato disposto:

     — dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

     — dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

  2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

 

 

Art. 2

Campo di applicazione - Limiti - Esclusioni.

 

  1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati:

 

     — dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

     — dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46;

     — dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112;

     — dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;

     — dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni;

     — dai DD.Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

     — dalla legge 27 luglio 2000, n. 212;

     — da ogni altra disposizione di legge in materia.

 

  2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.

 

  3. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

 

 

Art. 3

Forme di gestione.

 

  1. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, in applicazione dei principi di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sarà operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate.

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CAPO  II

 

ENTRATE TRIBUTARIE

 

 

Art. 4

Funzionario responsabile.

 

  1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi è riservato al "Funzionario responsabile" di ciascun tributo, designato con deliberazione della Giunta comunale.

 

  2. Il Funzionario designato è responsabile:

 

     — del rispetto delle norme regolamentari proprie del tributo;

 

     — del rispetto del presente regolamento.

 

  3. Sono di competenza del Funzionario responsabile anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive.

 

 

Art. 5

Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie.

 

  1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

 

  2. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento.

 

  3. Le notificazioni al contribuente possono essere fatte a mezzo posta, raccomandata con avviso di ricevimento.

 

  4. In caso di affidamento in concessione della gestione, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare di concessione.

 

 

 

Art. 6

Contenzioso tributario – Riscossione coattiva.

 

  1. Spetta al Responsabile del relativo tributo, ai sensi della norma statutaria, costituire il comune in giudizio nel contenzioso in materia di entrate tributarie.

 

  2. Durante lo svolgimento dell’attività in giudizio il rappresentante dell’Ente può avvalersi dell’assistenza di un professionista, anche esterno, abilitato. In questo caso dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

 

  3. L’attività di contenzioso può anche essere gestita in forma associata con altri Enti Locali, mediante apposita struttura.

 

  4. Con apposito provvedimento il Responsabile del relativo tributo può decidere l’abbandono delle liti già iniziate, qualora, anche su conforme parere del Responsabile del servizio finanziario, emerga la inopportunità a continuare la lite, considerati i seguenti fattori:

a)     esame della giurisprudenza formatasi in materia;

b)     grado di probabilità di soccombenza dell’amministrazione;

c)      costo della difesa, ponendo a confronto la pretesa tributaria in contestazione con l’ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna;

d)     costo derivante da inutili carichi di lavoro;

 

  5. Nel caso di affidamento a terzi della gestione dell’accertamento e della riscossione dei tributi, la costituzione in giudizio spetta al concessionario.

 

ALTERNATIVI

  6. La riscossione coattiva si effettua tramite il concessionario del servizio nazionale della riscossione ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 1999, n. 46 e con le modalità previste dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l’art. 2752, comma 4, del codice civile.

 

 

 

 

Art. 7

Disciplina dei controlli.

 

  1. La Giunta comunale potrà, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno, disciplinare le procedure da seguire per i controlli da valere a decorrere dal 1° giorno dell'anno successivo. Il programma annuale dell’attività di controllo dovrà tenere conto delle scadenze di legge, degli indicatori di evasione/elusione eventualmente disponibili, nonché della capacità operativa dell’Ufficio Tributi in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa, verificata con il Responsabile del servizio finanziario e con il Funzionario Responsabile del tributo.

 

  2. Il Responsabile dell'ufficio tributi, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

 

  3. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche per gli anni pregressi.

 

 

 

 

Art. 8

Autotutela.

 

  1. Il Funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche di sua iniziativa, può ricorrere all'esercizio dell'autotutela, procedendo:

 

     a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;

 

     b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

 

  2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.

 

  3. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.

 

  4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

 

  5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

 

     a) errore di persona o di soggetto passivo;

     b) evidente errore logico;

     c) errore sul presupposto del tributo;

     d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;

     e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;

     f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;

     g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;

     h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

 

  6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

 

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CAPO  III

 

ENTRATE NON TRIBUTARIE

 

 

Art. 9

Funzionario responsabile.

 

  1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate non tributarie è riservato al "Responsabile del servizio" designato dalla Giunta comunale.

 

  2. Il "Responsabile del servizio" è responsabile unico:

 

     — del rispetto delle norme regolamentari proprie del servizio cui l'entrata fa riferimento;

 

     — del rispetto del presente regolamento.

 

  3. Sono di competenza del Funzionario responsabile anche tutti gli atti relative alle riscossioni coattive ed al contenzioso, fermo restando la competenza della Giunta Comunale e del Sindaco in ordine alla costituzione in giudizio.

 

 

Art. 10

Accertamento delle entrate non tributarie.

 

  1. Le entrate non tributarie sono da considerare accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare: il debitore (persona fisica o giuridica); l'ammontare del credito e la scadenza per il pagamento.

 

  2. Tutta la materia, relativa alle entrate patrimoniali, trova disciplina nel codice civile ed in quello di procedura civile.

 

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CAPO  IV

 

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTI

 

Art. 11

Principi generali.

 

  1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto all’art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

 

 

Art. 12

Informazione del contribuente.

 

  1. L’ufficio tributi deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

 

  2. L’ufficio tributi deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

 

  3. I rapporti con i cittadini saranno sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

 

 

Art. 13

Conoscenza degli atti e semplificazione.

 

  1. L’ufficio tributi assicurerà l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza io dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti saranno comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

 

  2. L’ufficio tributi non potrà richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell’ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni dovranno essere eseguite con le modalità previste dall’art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

  3. L’ufficio tributi dovrà informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

 

  4. I modelli di denuncia, di dichiarazione, di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione saranno tempestivamente messi gratuitamente a disposizione dei contribuenti.

 

  5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o alla riscossione coattiva di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della denuncia, dichiarazione, comunicazione o degli atti in possesso dell’ufficio, l’ufficio tributi avrà cura di richiedere al contribuente, anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o di produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura sarà eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

 

 


 

Art. 14

Motivazione degli atti – Contenuti.

 

  1. Gli atti emanati dall’ufficio tributi devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

 

  2. Gli atti devono comunque indicare:

a) l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

 

  3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi deve essere riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

 

 

Art. 15

Tutela dell’affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti.

 

  1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

 

  2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.

 

  3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una vera violazione formale senza alcun debito di imposta.

 

 

Art. 16

Interpello del contribuente.

 

  1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

 

  2. La risposta del comune, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

 

  3. Limitatamente alla questione oggetto dell’istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

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CAPO V

 

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

 

 

Art. 17

Accertamento con adesione.

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

 

  1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

 

  2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il Funzionario responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.

 

  3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

 

 

Art. 18

Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.

 

  1. Il Responsabile del tributo, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento, invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:

 

     a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;

 

     b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.

 

  2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il Responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

 

  3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

 

  4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione del tributo in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

 

  5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

 

  6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 19

Procedura per l'accertamento con adesione.

 

  1. L'accertamento con adesione del contribuente, di cui ai precedenti articoli, può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

 

  2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i tributi cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione.

 

 

Art. 20

Atto di accertamento con adesione.

 

  1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Responsabile del servizio o da un suo delegato.

 

  2. Nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

 

  3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare del maggiore  tributo, è ridotta a un terzo.

 

 

Art. 21

Adempimenti successivi.

 

  1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro  15  giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo e con le modalità di cui al successivo art. 28.

 

  2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero  quattro  rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

 

  3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.

 

  4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare del tributo concordato, il contribuente:

 

     a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;

 

     b) dovrà corrispondere gli ulteriori interessi, nella misura del saggio legale, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

 

  5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva.

 

 

 

 

 

 

Art. 22

Perfezionamento della definizione.

 

  1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 21, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 21.

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CAPO  VI

 

SANZIONI TRIBUTARIE - RAVVEDIMENTO

 

 

Art. 23

Sanzioni.

 

  1. Per l'omessa presentazione della denuncia o communicazione o dichiarazione si applica, commisurata al tributo dovuto, la sanzione amministrativa di cui al seguente prospetto:

 

 

SANZIONE AMMINISTRATIVA

TRIBUTO

MINIMA %

MASSIMA %

IMPORTO MINIMO

Imposta comunale sugli immobili I.C.I.

5

10

100.000

Pubblicità

10

20

100.000

Affissioni

15

25

100.000

Occupazione di spazi ed aree pubbliche

15

25

100.000

Smaltimento rifiuti

10

20

100.000

Imposta comunale per l’esercizio di imprese e di arti e professioni (I.C.I.A.P.)

15

25

200.000

 

  2. Se la denuncia o comunicazione o dichiarazione sono infedeli, si applica, commisurata al maggiore tributo dovuto, la sanzione amministrativa di cui al seguente prospetto:

 

 

SANZIONE AMMINISTRATIVA

TRIBUTO

MINIMA %

MASSIMA %

Imposta comunale sugli immobili I.C.I.

10

15

Pubblicità

15

20

Affissioni

15

20

Occupazione di spazi ed aree pubbliche

10

15

Smaltimento rifiuti

10

15

Imposta comunale per l’esercizio di imprese e di arti e professioni (I.C.I.A.P.)

15

25

 

  3. Le sanzioni indicate nei precedenti commi sono ridotte ad un terzo  se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

 

  4. Sulle somme dovute per il tributo si applicano gli interessi moratori nelle misure determinate, nel tempo, dalla legge, per ogni singolo tributo.

 

  5. Per l'omessa comunicazione delle notizie sarà applicata una sanzione amministrativa di L   100.000  (dicasi lire  centomila).

 

  6. Trovano applicazione l'art. 51 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ed il capo IV del presente regolamento.

 

 

Art. 24

Ritardati od omessi versamenti.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

 

  1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto o a saldo dell'imposta risultante dalla denuncia o comunicazione o dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al    15  per cento di ogni importo non versato.

 

  2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

 

 

Art. 25

Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)

 

  1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Responsabile del tributo.

 

  2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

 

  3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un   terzo  della sanzione indicata nell'atto di contestazione.

 

  4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18, del D.Lgs. n. 472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.

 

  5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

 

  6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

 

  7. Quando sono state proposte deduzioni, il Responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

 

 

Art. 26

Irrogazione immediata delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)

 

  1. In deroga alle previsioni dell'articolo 25, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

 

  2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento del  20% delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

 

 

Art. 27

Ravvedimento.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13)

 

  1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:

 

     a) ad un mezzo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

 

     b) ad un  terzo del minimo, nei casi di omissione o di errore anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

 

     c) ad un  quarto  del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione o della denuncia, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

 

  2. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

 

  3. Il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.

 

  4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

 

  5. Si applicano, in ogni caso, le norme contenute nel capo IV del presente regolamento.

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CAPO  VII

 

VERSAMENTI E RIMBORSI

 

 

Art. 28

Modalità dei versamenti - Differimenti.

 

  1. In attuazione anche al disposto di cui all’art. 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e per velocizzare le fasi di acquisizione dei tributi, i soggetti obbligati eseguono i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, direttamente al comune, tramite:

a)     il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;

b)     il versamento diretto presso la tesoreria comunale.

  2. Il comune può altresì stipulare apposite convenzioni per la riscossione diretta del tributo:

- con il sistema bancario ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

- con la società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell’art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

 

  3. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.

 

 

Art. 29

Validità dei versamenti dell'imposta.

 

  1. Tutti i versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

 

 

Art. 30

Rimborsi.

 

  1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di due  anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

 

  2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 8, comma 5, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.

 

  3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

 

  4. Il Funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con R.R., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.

 

 


 

Art. 31

Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.

 

  1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi lire 20.000 (dicasi lire ventimila).

 

  2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

 

  3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a lire  20.000 (dicasi lire  ventimila).

 

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.
 

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CAPO  VIII

 

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

Art. 32

Norme finali

 

  1. I regolamenti relativi a ogni singolo tributo possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente Regolamento purchè in coerenza con le disposizioni di quest’ultimo.

 

 

Art. 33

Norme abrogate.

 

  1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

 

 

Art. 34

Pubblicità del regolamento e degli atti.

 

  1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

 

 

Art. 35

Entrata in vigore del regolamento.

(D.Lgs. 15.12.1997, n. 446)

 

  1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2002.

 

  2. Il presente regolamento, unitamente alla deliberazione di approvazione, viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

 

Art. 36

Casi non previsti dal presente regolamento.

 

  1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

 

     a) le leggi nazionali e regionali;

     b) lo Statuto comunale;

     c) i regolamenti comunali.

 

 

  

Art. 37

Rinvio dinamico.

 

  1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

 

  2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

 

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