COMUNE DI ROCCASECCA

Provincia di Frosinone

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

(Capo III D.Lgs. 15.11.1993, n. 507)

 

 

I N D I C E

 

 

CAPO I - NORME GENERALI

  • Oggetto del regolamento

  • Ambito di applicazione - Limite temporale

CAPO II - ELEMENTI DEL TRIBUTO

  • Zone di applicazione

  • Presupposto della tassa

  • Esclusioni

  • Soggetti passivi

  • Locali in multiproprietà

  • Locali ed aree tassabili

  • Locali ed aree non utilizzate

  • Assimilazione per qualità e quantità ai rifiuti urbani, dei rifiuti delle attività economiche

CAPO III - TARIFFAZIONE

  • Obbligazione tributaria

  • Riduzioni di tariffe

  • Agevolazioni

  • Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi

  • Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio

  • Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio

  • Gettito del tributo

  • Tariffe

  • Locali ed aree tassabili con superficie ridotta

  • Tassa giornaliera di smaltimento

CAPO IV - DENUNCE - ABBUONI

  • Denunce

  • Denuncia di variazione

  • Riscossione del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni

  • Modalità dei rimborsi

CAPO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

  • Il funzionario responsabile

  • Sanzioni

  • Lotta all'evasione

 

CAPO VI - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

  • Compenso incentivante al personale addetto Utilizzazione del fondo

CAPO VII - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

  • Principi generali

  • Informazione del contribuente

  • Conoscenza degli atti e semplificazione

  • Motivazione degli atti

  • Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori del contribuente

  • Interpello del contribuente

CAPO VIII - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

  • Accertamento con adesione

  • Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

  • Procedura per l'accertamento con adesione

  • Atto di accertamento con adesione

  • Adempimenti successivi

  • Perfezionamento della definizione

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

  • Disposizioni finali

  • Pubblicità del regolamento

  • Entrata in vigore del regolamento

  • Casi no previsti dal presente regolamento

  • Rinvio dinamico

  • Tutela dei dati personali

 


 

 

 

 

 

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni, di seguito indicato come D.Lgs. n. 507/1993.

2. Il presente regolamento integra, altresì, la disciplina della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE - LIMITE TEMPORALE

1. Il presente regolamento disciplina la materia in tutto il territorio comunale.

2. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 1, comma 7, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, il presente regolamento si applica sino all'anno precedente alle applicazioni, anche in via sperimentale, della tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni.

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CAPO II - ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART. 3

ZONE DI APPLICAZIONE

(Art. 59, commi 2 e 5 - Art. 79, comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. L'applicazione della tassa a tariffa intera è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso, in regime di privativa, il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati da provvedimenti formali.

2. Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 4, comma 5, e nei limiti di cui all'art. 59, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 507/1993.

 

ART. 4

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

(Art. 62, commi 1, come sostituito dall'art. 3, comma 68, della legge 28.12.1995, n. 549, e 4 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 3.

2. Per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

3. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affittacamere quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte delle superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.


 

5. Nelle zone di cui all'art. 3, secondo comma, nelle quali non viene effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori viciniori ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

 misura della riduzione                                                            distanza dal contenitore più vicino

. . . . . . . . . . . . . . . .25%                                                         non più di . . . . . .300ml.

. . . . . . . . . . . . . . . .25%                                                         non più di . . . . . . 500ml.

. . . . . . . . . . . . . . .  30%                                                         oltre          . . . . . . 500ml.

6. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi artt. 14, 15 e 16 è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo dell' ......% della tariffa ordinaria.

 

 

ART. 5

ESCLUSIONI

(Art. 62, comma 2 del D.Lgs n. 507/1993)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate purché risultanti in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.

2. Non sono comunque soggetti a tassa:

a) i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;

b) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993;

c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili;

3. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi, salvo il disposto di cui al successivo art. 8, comma 2.

ART. 6

SOGGETTI PASSIVI

 

(Art. 63 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

ART. 7

LOCALI IN MULTIPROPRIETÀ

(Art. 63, comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.


 

ART. 8

LOCALI ED AREE TASSABILI

(Art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissi o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi. Sono da considerarsi, in ogni caso, tassabili, le superfici utili di:

a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;

b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;

c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;

d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate direttamente per tali attività;

e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettivita` in genere;

f) tutti i vani, accessori e pertinenze senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici –comprese le unità sanitarie locali – dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;

g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate a depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi di amministrazione, uffici, depositi, magazzini, ecc.;

h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

2. Si considerano aree tassabili:

a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

e) tutte le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili.

3. Si considerano altresì tassabili, con tariffa ordinaria ridotta all'80%, tutte quelle superfici nelle quali si formano residui qualificabili come rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi che risultino effettivamente ed obiettivamente destinati al riutilizzo.

ART. 9

LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

(Art. 62. del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento.

3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature, e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

ART. 10

ASSIMILAZIONE, PER QUALITÀ E QUANTITÀ, AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

(Legge comunitaria 1995/1997, n. 128 del 24 aprile 1998)

A) Ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

1 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);

2 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);

3 - sacchi e sacchetti di carta o platica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;

4 - accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;

5 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;

6 - paglia e prodotti di paglia;

7 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;

8 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;

9 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;

10 - feltri e tessuti non tessuti;

11 - pelle e simil-pelle;

12 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;

13 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;

14 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;

15 - imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;

16 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;

17 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);

18 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;

19 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili);

20 - nastri abrasivi;

21 - cavi e materiale elettrico in genere;

22 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

23 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;

24 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);

25 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

26 - accessori per l'informatica.

B) I rifiuti elencati sotto la precedente lettera A) e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10 Kg./mq. ovvero 01, mc./mq.

Infine,

 

C) sono comunque esclusi dalla assimilazione i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata;

D) non sono compresi nel regime di privativa i rifiuti assimilati di cui è documentalmente comprovata la diretta destinazione al recupero i rifiuti urbani destinati al recupero in impianti interni ad insediamenti industriali autorizzati in base ad accordi di programma, i rifiuti smaltiti nel luogo di produzione, i rifiuti di beni durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori ed importatori sulla base di accordi di programma.

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CAPO III - TARIFFAZIONE

ART. 11

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

(Art. 64 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata denuncia di cessazione debitamente accertata.

3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

a) quando l'utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;

b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

ART. 12

RIDUZIONI DI TARIFFE

(Art. 66, commi 3 e 4 del D.Lgs. 507/1993)

1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 66, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 507/1993, le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:

 

 

N.

D.

 

D E S C R I Z I O N E

RIDUZIONE

%

Massima riduci-

bilità prevista

dal decreto

1

Abitazioni con unico occupante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .1/3 . . . .

 

1/3

2

Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

. . . . 1/3. . . .

 

 

 

 

 

1/3

3

I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

. . .   1/3 . . .

1/3

4

Utente che, versando nelle circostanze di cui al numero 2, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

. . . . 1/3 . . .

1/3

5

Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . 30% . . .

30%

 

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

4. La riduzione di cui al precedente punto 3 della tabella:

a) compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

b) è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente a dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.

5. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

6. L'Ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

 

ART. 13

AGEVOLAZIONI

(Art. 67, comma 1 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. In applicazione dell'art. 67 del D.Lgs. n. 507/1993 sono stabilite le seguenti agevolazioni:

a) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socioeconomiche attestate dal Servizio Sociale comunale;

b) esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorche´ queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 14

RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI

(Art. 67, comma 2 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Su motivata istanza dei titolari delle attività, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa:

a) nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al .50% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi comportanti una diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività in misura almeno pari al ..........% di quello assegnato alla classe di appartenenza, o un'analoga diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito, è accordata una diminuzione della relativa tariffa unitaria pari al  30%;

b) a favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica possibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento agli impianti di smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il 50% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 40%.

2. Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a) e b) la riduzione tariffaria assentita può essere aumentata, previa adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta, fino a un massimo del 50% dell'entità della relativa tariffa unitaria.

3. Ai fini dell'ammissibilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la produzione ponderale complessiva può essere quantificata induttivamente, moltiplicando la superficie a ruolo per il coefficiente di produttività specifico attribuito alla classe di contribuenza in cui risulta inserita l'attività di che trattasi.


 

ART. 15

RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO

(Art. 59, comma 4 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 3, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto – sino alla regolarizzazione del servizio – ad una decurtazione del 50% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione, per raccomandata, all'Ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

2. Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.

3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

ART. 16

RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO

(Art. 59, comma 6 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.

3. L'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione delle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione, da parte del Comune, di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 50% di quanto dovuto per il periodo considerato.

ART. 17

GETTITO DEL TRIBUTO

(Art. 61 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tariffa della tassa è determinata, dalla Giunta Comunale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato in applicazione delle vigenti norme nel tempo.

2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio e dovrà assicurare la copertura della spesa nella misura ed in applicazione delle norme vigenti nel tempo.

ALTERNATIVI

3. Ai fini della determinazione del costo dei servizi viene considerata, in virtù del combinato disposto dell'art. 31, comma 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 1, comma 7, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

 

 

 

 

ART. 18

TARIFFE

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 1, comma 7, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel territorio di questo comune continuano ad applicarsi, sino all'anno precedente all'applicazione delle tariffe del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, i criteri di commisurazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottati per le tariffe vigenti nell'anno 1998.

 

 

 

ART. 19

LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

(Art. 62, c. 3, secondo periodo del D.Lgs. n. 507/1993)

1. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

N.D.

ATTIVITA’

Percentuale di riduzione della superficie

 

– lavanderie a secco, tintorie non industriali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

– laboratori fotografici, eliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante . . . . . . . . . . . . . . . .

– gabinetti dentistici, radiologici e lab. odontotecnici. . . . . . . . . . . . . . . .

– laboratori di analisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

– autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– allestimenti, insegne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

– tipografie, stamperie, incisioni, -  

20%

25%

35%

30%

25%

20%

20%

30%

 

 

-  vetrerie, falegnamerie…………………………………………………….

25%

2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

ART. 20

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

(Art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993. È temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuito alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del 20%, senza alcuna riduzione di superficie nel caso di occupazione di area.

3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa ovvero al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il medesimo modello di versamento, in conto corrente postale di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 507/1993. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.

4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

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CAPO IV - DENUNCE - ABBUONI

ART. 21 DENUNCE

(Art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993, e deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.

2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data del timbro postale di spedizione. 3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione. 4. Non sono valide, agli effetti del presente articolo, le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.

5. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 24, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa.

ART. 22

DENUNCIA DI VARIAZIONE

(Art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La denuncia di cui all'art. 25, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 25, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14.

ART. 23

RISCOSSIONE DEL TRIBUTO, DELLE ADDIZIONALI, DEGLI ACCESSORI E DELLE SANZIONI

ALTERNATIVI

1) La riscossione spontanea del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni sarà effettuata a mezzo ruoli nei limiti e con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 72 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 32 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

 

 

ART. 24

MODALITÀ DEI RIMBORSI

(Artt. 59 e 75 del D.Lgs. n. 507/1995)

1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6o comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del D.Lgs. n. 507/1993 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 del D.Lgs. n. 507/1993.

 

2. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

 

 

ALTERNATIVI

3) I rimborsi, spettanti al contribuente, delle somme erroneamente versate in eccedenza, vengono disposte con provvedimento del funzionario responsabile nei termini previsti dall'art. 75, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

 

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CAPO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

ART. 25

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla Giunta Comunale. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993.

 

 

ART. 26

 

SANZIONI

(Art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Per le seguenti infrazioni:

a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;

b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele;

c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionari;

d) mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 73, comma 3/bis, del D.Lgs. n. 15 novembre 1993, n. 507; trova applicazione l'art. 76 del detto D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per gli omessi o tardivi pagamenti si applicano le norme di cui agli artt. 13 del D.Lgs. 18 settembre 1997, n. 471, e 13 del D.Lgs. 18 settembre 1997, n. 472.

3. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica, in applicazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, una sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000.

4. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto del suolo pubblico, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

5. Per le violazioni alle norme di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le sanzioni ivi previste.

 

ART. 27

LOTTA ALL'EVASIONE.

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A) UFFICIO TRIBUTI:

1) Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 25 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita “cartella del contribuente”;

2) La “cartella del contribuente” di cui al precedente numero 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le “cartelle” per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;

3) Dovrà essere impiantato uno “schedario del contribuente” le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

B) UFFICIO TECNICO:

1) Dovrà assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione.

C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA - LICENZE E AUTORIZZAZIONI:

1) Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D) UFFICIO ANAGRAFE:

1) Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

2. Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quant