STATUTO PER IL COMUNE DI ROCCASECCA

 

Prov. di Frosinone

 

(Art. 4 legge 265/99)

 

 

 

NORME FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE      

 

PRINCIPI FONDAMENTALI

 

 

 

                            Art. 1

 

                         - Il Comune -

 

                     (Art. 2 legge 265/99)

 

1.Il Comune di Roccasecca, ente locale autonomo, rappresenta la propria  comunità, costituitasi sin dall'anno 994, anno in cui l'Abate Mansone di Montecassino fondo' il Castello. Gia' nel tredicesimo secolo Roccasecca era una "universitas hominum" e si amministrava autonomamente come libero Comune, curando gli interessi e lo sviluppo della Comunita`. In questo Castello nell'anno 1225 nacque S.Tommaso d'Aquino. Il giorno 29 aprile cade la Festa Patronale di S. Pietro Martire.Il territorio e' costituito da Roccasecca Capoluogo - Roccasecca Scalo e frazioni Castello e Caprile.    

2.Il Comune è ripartizione territoriale della Repubbli ca e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.

3.Il Comune è dotato di autonomia statutaria e autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica. La titolarita' del diritto di autonomia spetta alla comunita', che la esecita nelle forme e nei limiti posti dall'ordinamento generale del Comune.

4.Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Re gione,le funzioni da essi attribuite o delegate.

5.Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo statuto e dai regolamenti.

 

                            Art. 2

 

              - Il territorio, la sede, lo stemma -

 

1.Il territorio del Comune è costituito da  terreni circoscritti alle mappe catastali dal n. 1 al n. 49 tranne il 16. Il territorio confina con i Comuni:

Pontecorvo, Castrocielo, Colle San Magno, Santopadre, Rocca d'Arce, Colfelice, S. Giovanni Incarico, tutti della provincia di Frosinone, come da allegata planimetria.

2.La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

3.La sede del Comune è fissata con delibera del Consiglio comunale. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari, per le quali gli organi possono riunirsi in altra sede.

4.Per le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune si confermamo quelle in uso. Altri simboli del Comune sono la bandiera italiana e quella europea.   

5.A Roccasecca Scalo è istituito un separato ufficio di Stato Civile, distinto con il numero due e con competenza sul territorio di Roccasecca Scalo (Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del  03/04/1983).  Ad avvenuta meccanizzazione, entrambe le sedi avranno competenza certificatoria su tutto il territorio comunale.

6.La sede viene stabilita con deliberazione del Consiglio comunale.    

7.Per l'esercizio delle sue funzioni in Roccasecca Scalo, quale Ufficiale del Governo, e cioè Stato Civile ed Anagrafe, materia elettorale, di leva militare e di statistica, nonchè di pubblica sicurezza in generale e di vigilanza ed ordine pubblico, il Sindaco può delegare un consigliere comunale. Della delega il Consiglio prende atto in pubblica seduta.

8.Le spese di funzionamento verranno previste annualmente nel bilancio dell'ente.

9.A Roccasecca Scalo, sede di ufficio distaccato di Stato Civile, verrà istituito un ufficio di anagrafe, con la stessa competenza territoriale dell'ufficio distaccato di Stato Civile, previa deliberazione consi liare ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

 

 

 

 

                            Art. 3

                      - I beni comunali -

1.I beni comunali si distinguono in beni demaniali e

beni patrimoniali.

Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.

 

                         Art. 4

 

 

    - I principi generali (azione, libertà, eguaglian

 

          za, solidarietà, giustizia, associazione) -

 

 

1.Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione, e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione. L'ordinamento giuridico autonomo si realizza con lo Statuto e realizza la partecipazione libera e democratica dell'attivita' politica, amministrativa del Comune. Dare libero accesso nella sala consiliare durante le sedute, alla stampa, agli organi di informazione in genere ai mass media ed alle televisioni che dovra' essere, comunque il tutto regolamentato da apposite norme regolamentari.

2.Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i  cittadini all'organizzazione politica, economica, so ciale e culturale del Paese.

3.Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

4.Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base na zionale e territoriale presenti con le loro strutture organizzative.

5.Riconosce la libertà di culto.

6.Promuove l'attività del volontariato, che sara' disciplinata da apposito regolamento.

 

 

 

                             art. 5

                        Pari opportunità

 

1.Il Comune, al fine di garantire pari opportunutà tra uomini e donne:

a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 36, comma 3, lett.c), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e di donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale trova applicazione il successivo art._____concernente la nomina di detto organo.

 

                             ART. 6

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

                 Coordinamento degli interventi

 

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3. all'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate e i loro familiari.

 

                             ART. 7

             Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

 

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della conferenza Stato-Città-Autonomie locali, in particolare per:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

 

 

                             ART. 8

                                                                                                  Unione di Comuni

 

1. Il Comune può costituirsi, ai sensi dell'art. 26 della legge 265/99, in unione di Città, allo scopo di esercitare congiuntamente una plularità di funzioni di propria competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le  corrispondenti risorse.

3. L'unione ha podestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

4. Alle unioni dei comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi a esse affidati.

 

 

                             ART. 9

                    Tutela di dati personali

 

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonchè della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.

 

                             PARTE I

                             CAPO I

 

      LE FUNZIONI,I COMPITI, LA PROGRAMMAZIONE COMUNALE E FINALITA'

 

 

 

                            Art.10

 

                     - Le funzioni del Comune -

 

                   (Artt. 9, 10 e 19 legge 265/99)

1.Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalita' previste dallo Statuto.

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative,  che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2.Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

3.In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:

 a)Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico, le attivita` del tempo libero e il turismo, agevolando l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuovendo in concorso con altri enti locali, la creazione di strutture idonee, servizi ed impianti, assicurando l'accesso agli enti, organismi ed associazioni ai sensi dell'art. 7 comma 5 legge 265/99.

b)Il Comune valorizza e tutela il patrimonio storico, culturale, artistico ed archeologico presente sul territorio, adottando le misure necessarie per garantire il godimento da parte della collettivita', non alterando lo status storico- ambientale dei luoghi.

c)Al fine di salvaguardare l'unita` e l'integrita` del proprio patrimonio storico e culturale e di consentire la conservazione di vincoli di solidarieta` fra le comunita' della propria popolazione residenti all'estero e la propria terra d'origine, il Comune promuove iniziative intese al raggiungimento di tale scopo ed intrattiene relazioni permanenti per le loro rappresentanze all'estero.

d)Il Comune d'intesa con altri enti locali, organismi ed associazioni adotta le misure necessarie a difendere e conservare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.  

e)Concorre con la Regione e la Provincia per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi nonche' alle categorie di persone collocate nella fascia di emarginazione sociale.   

f)Il Comune predispone idonei strumenti di pronto intervento per concorrere in caso di calamita' pubbliche, alle operazioni di protezione civile.

g)Sviluppa ed incoraggia le attivita' turistiche-culturali promuovendo l'espansione ordinata ed il rinnovamento delle attrzzature e dei servizi turistici e ricettivi. Il Comune promuove le iniziative per l'attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignita' sociale dei cittadini e per il rispetto della persona umana, ispirandosi ai valori della Costituzione della Repubblica Italiana.

4.Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi da esso erogati.

 

                            Art. 11

                 - I servizi pubblici locali -

                    (art. 22 legge 265/99)

1.Il Comune - nell'ambito delle proprie competenze - provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2.Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche definite:

in economia; in concessione a terzi; a mezzo di azienda speciale; a mezzo di istituzione; a mezzo di società

per azioni a prevalente capitale pubblico locale; a mezzo di altre eventuali tipologie determinate dalla legge, quali cooperative e consorzi.

 

 

                            Art. 12

 

        - Il Comune nei servizi di competenza statale -

 

                    (art. 38 legge 265/99)

 

1.Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2.Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3.Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge, che regola anche i relativi rappor ti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

4.Competono al Comune e vengono affidate dal Sindaco - ove occorra - funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolte in modo organiz zato tramite personale specializzato.

Competono altresì, al Sindaco le funzioni di cui      al'art. 1, comma 2/bis.

                              Art. 13

                     - La programmazione -

                     (art. 3 legge 265/99)

 

1.Il Comune, tramite il Consiglio Comunale, assume la politica di programmazione coordinata su gli obiettivi generali indicati dalla Regione e con la Provincia e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e i piani d'intervento settoriale nel proprio territorio.

2.Il Comune realizza la programmazione mediante la  partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavorato ri e dei datori di lavoro.

3.Il Comune opera con la politica del bilancio e con le

risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

 

 

                            CAPO II

 

                  LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

 

 

 

                            Art. 14

 

           - Associazione e partecipazione sociale -

 

                     (art. 6 legge 265/99)

 

 

1.Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di frazioni.

 

 

 

                            Art. 15

 

           - La valorizzazione delle associazioni -

 

 

1.La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previo apposite convenzioni, volte a favo rire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della cominità.

2.Le libere associazioni - per poter fruire del soste gno del Comune - debbono farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo statuto e l'atto costitutivo, nelle forme regolamentari.

3.La Giunta Comunale delibererà sulla richiesta previo conforme parere espresso dalla Commissione del Consiglio che dovrà valutare la rispondenza ai requisi ti previsti dall'apposito regolamento circa la natura del sostegno che l'amministrazione potrà concedere.

 

 

                            Art. 16

 

      - I servizi sociali e la partecipazione comunale -

 

                  (artt. 22 e 23 legge 265/99)

 

1.Il Comune - ai fini della gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale - può costituire un'istituzione quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale.

 

2.La gestione di tale istituzione può essere affidata anche ad associazioni aventi statutariamente fini ana loghi a quelli della istituzione comunale.

3.La gestione può altresì avvenire mediante partecipa zione a società miste costituite con  maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione designati dal Comune e con i restanti membri, designati dalle asso ciazioni, aventi i requisiti riscontrati dal Comune stesso sulla base del regolamento.

4.In caso di costituzione di apposita "istituzione per i servizi sociali" la nomina e la revoca degli ammini stratori e cioè Consiglio di Amministrazione, Presiden te e Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, spettano al Consiglio comunale.

5.Lo statuto ed il regolamento dell'istituzioni determinano funzioni e competenze degli organi nonchè i criteri e i requisiti di funzionamento.

 

 

 

 

 

                            Art. 17

 

                - La partecipazione popolare -

 

                     (art. 6 legge 265/99)

 

1.Il Comune  adotta iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.

2.Tali organismi sono  costituiti assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonchè dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3.Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'amministrazione vorrà loro sottoporre.

4.La disciplina di dettaglio degli organismi di partecipazione dovrà essere stabilita dal regolamento.

5.I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento.

6.Le Commissioni consiliari e la Giunta hanno facoltà di promuovere, in sede di esame preliminare delle pro-

poste di provvedimenti inerenti interessi diffusi o collettivi, l'audizione di rappresentanti o di esperti nominati dagli organismi partecipativi.

7.L'Amministrazione, per conoscere l'orientamento della popolazione su temi di interesse generale puo' commissionare indagini, ricerche demoscopiche, sondaggi di opinione. Il ricorso a tali strumenti e' regolamentato garantendo la trasparenza e l'adeguata pubblicizzazione dei risultati, onde garantire la scientificita' delle metodologie impiegate.

8.Allo scopo di garantire l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica e amministrativa del Comune, garantisce la piu' ampia informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e a tal fine cura l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando mostre, rassegne; stabilendo rapporti con gli organi di comunicazione di massa. 

 

 

 

 

 

 

 

                            Art.18

 

    - Il Comune e la tutela degli interessi dei cittadini -

 

                     (art. 6 legge 265/99)

 

1.Il Comune, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa gli interessati tempestivamente, notificando ad  essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottate.

2.L'informazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici o di fabbricazione, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse. 3.Gli interessati possono intervenire nel corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.

4.Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'amministrazione.

5.I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle forme di legge.

 

 

                            Art. 19

 

                    - L'attività popolare -

 

                     (art. 6 legge 265/99)

 

 

1.Tutti i cittadini aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei Deputati hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, sia singoli che associati, dirette a promuovere interventi per la mi gliore tutela di interessi collettivi.

2.Il Comune garantisce il loro tempestivo esame entro quindici giorni dalla ricezione in Segreteria da un'apposita Commissione del Consiglio comunale.

3. Il Consiglio Comunale, per proprie iniziative o su proposta della Giunta Comunale puo' deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini individuabili attaverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono, per gli stessi, diretto e rilevante interesse.

 

                            Art. 19

 

    - Le istanze, le proposte, le petizioni e regolamenti

                     (art. 6 legge 265/99)

 

 

1.Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni sia singole che associate.

2.Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il petitum che sia di competenza giuridica del Comune stesso, e di inresse collettivo.

3.Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere  firmate.  

4.Le istanze, proposte e petizioni ritenute ammissibil, saranno evase per scritto entro 30 giorni a cura degli uffici e/o organismi competenti a firma del Sindaco o suo delegato. Trascorso infruttuosamente tale termine l'istanza sara' ritenuta rigettata.

 

5.Le risposte sono rese note per lettera agli interessati.

6.La Giunta o il Consiglio nell'ambito delle rispettive competenze decidono se le istanze, le proposte e le petizioni debbano o possano comportare decisioni o atti   deliberativi da parte dell'amministrazione.

7.I consiglieri hanno sempre potere di istanza, propo sta e petizione verso il Sindaco e la Giunta ed in Consiglio comunale.

8.Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

 

 

                            Art. 20

                 - Il referendum consultivo -

                     (art. 6 legge 265/99)

 

1.E' previsto referendum consultivo che deve trovare riscontro nell'azione amministrativa, su richiesta del 10%  dei cittadini elettori della Camera dei  Deputati e residenti nel Comune.

2.Sono escluse dal referendum le materie attinenti alle leggi tributarie, penali ed elettorali,  mentre sono ammesse quelle di esclusiva competenza locale.

3.Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

4.La proposta di referendum deve essere presentata da un comitato composto da almeno dieci cittadini aventi diritto al voto nel Comune di Roccasecca; questi devono produrre apposita istanza sottoscritta con firme autenticate ai sensi di legge. L'istanza deve contenere la proposta da sottoporre a referendum che dovrà essere redatta secondo la forma dell'atto deliberativo di cui si propone l'adozione.

 5.Entro quindici giorni il Sindaco affida la proposta alla Commissione del Consiglio che esprimerà apposito parere di ammissibilità e regolarità entro i trenta giorni successivi verificando anche la regolarità della composizione  del comitato promotore. Entro i successivi tre mesi della comunicazione di ammissibilità dovranno essere raccolte le firme nei modi e nelle forme richieste. Nei successivi quindici giorni la Commissione verificherà la regolarità delle firme, nonchè il raggiungimento del numero minimo richiesto.

6.Il Consiglio comunale delibera l'indizione del refe rendum nei trenta giorni successivi.

7.Il referendum, qualora nulla osti, può essere indetto entro novanta giorni dalla esecutività della delibera di indizione.

8.Per le procedure di voto si seguono quelle relative all'elezione della Camera dei Deputati e del Senato  della Repubblica.

9.All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'amministrazione dovrà far fronte con fondi propri.

 

                          ART   20/bis

                 Materie escluse dal referendum-

 

Oltre alla materia di cui all'art. 16, comma 2, non possono essere oggetto di referendum le piante organiche e lo stato giuridico del personale; la designazione di rappresentanti presso gli Enti extracomunitari e le materie che sono state oggetto di referendum nella stessa legislature e, comunque, negli ultimi 3 anni.

 

                            Art. 21

    -Proposta di deliberazione consiliare di interesse generale di iniziativa popolare-

1.La popolazione esercita l'iniziativa per l'adozione o la modifica di atti amministrativi di competenza consiliare.

2.La proposta di deliberazione consiliare di interesse generale da sottoporre all'esame ed all'eventuale approvazione del Consiglio Comunale e' sottoscritta da non meno di 300 cittadini aventi diritto al voto e residenti nel Comune di Roccasecca su fogli appositamente vidimati.

3.La raccolta delle firme, autenticate ai sensi di legge, deve avvenire nei tre mesi successivi il deposito della proposta presso la Segreteria del Comune.

4.Il Comitato promotore, formato da cinque cittadini residenti nel Comune di Roccasecca, dichiara per iscritto al Sindaco di voler promuovere una proposta di deliberazione consiliare di interesse generale, specificandone titolo, testo e dispositivo.

5.La proposta di deliberazione, debitamente sottoscritta,seguira' l'iter previsto dalla legge 142/90 relativamente ai pareri  sara' obbligatoriamente, inserita all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, discussa ed eventualmente approvata entro 60 giorni dalla sua presentazione alla Segreteria del Comune.

 

 

 

                            -ART 22-

                     (art. 8 legge 265/99)           

           -  Istituto del difensore civico -

 

1.Il Comune prevede l'istituto dell'ufficio del "difensore civico" al fine della garanzia, dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale stessa.

2.Con apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, verranno definite le modalità di elezione, le funzioni e le prerogative del difensore civico.

3. Il regolamento deve essere adottato entro 1 anno.      

 

 

 

                           CAPO III

    L'ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI ED AI PROCE                   

DIMENTI AMMINISTRATIVI

 

                            Art. 23

 - Il diritto di accesso agli atti ed il diritto di

                        informazione -

                     (art. 7 legge 142/90)

 

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta Comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo per l'Ente.

2.Tutti i cittadini hanno diritto - sia singoli che associati - di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti per il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzioni, secondo le disposizioni di legge vigenti. L'Ufficio di segreteria e' tenuto a rilasciare copia degli atti richiesti entro 15 giorni.

3.Il Comune garantisce - mediante regolamento - l'informazione ai cittadini sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

4.Tutti i soggetti - singoli, enti ed esponenti di interessi diffusi - hanno facoltà di intervenire in procedimenti da cui possa derivare loro un pregiudizio,attraverso l'accesso agli atti e la presentazione di proprie osservazioni.

5.Sono escluse dalla disciplina della partecipazione al procedimento amministrativo l'attività normativa, impsitiva, di amministrazione generale, di pianificazione e di programmazione, per le quali è confermata la relativa disciplina speciale.

6.Il presente statuto si riporta alle disposizioni dell'articolo 7, primo e secondo comma della legge n.265/99 sull'azione popolare.

7.Il Comune esemplificherà la modulistica e ridurrà la documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le disposizioni sull'autocertificazione previste dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15.

8.L'eventuale costituzione di sportelli polivalenti faciliterà l'accesso degli utenti e dei cittadini ai servizi pubblici.

9.Il diritto di accesso alle strutture ed ai servizi comunali è altresì assicurato agli enti pubblici, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni in genere.

10.Apposito regolamento disciplinerà organicamente la materia.

 

                            Art. 24

- Il diritto di informazione per le organizzazioni

                          sindacali -

 

Il Comune di Roccasecca garantisce l'informazione sull'attivita' amministrativa e politico-istituzionale alle OO.SS., attraverso l'invio di materiale concernente materia di indirizzo politico-amministrativo di organizzazione degli Uffici e dei servizi, i bilanci preventivi e consuntivi, i programmi pluriennali, ed ogni altro argomento che la P.A. intenda divulgare. Su tali materie, le OO.SS. devono trasmettere il loro parere in forma scritta entro 10 giorni dal ricevimento del materiale, possono, in ogni momento chiedere informazioni sulle materie sopra indicate e chiedere copia dei documenti specifici, secondo le norme generali che regolano l'accesso dei cittadini all'informazione.

 

 

 

                            CAPO IV

 

       L'ORGANIZZAZIONE E LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

 

                           COMUNALI

 

 

 

                            Art. 25

                   - Gli organi del Comune -

              (artt. 30, 32,35 e 38 legge 265/99)

 

 

1.Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

2.Il Consiglio rappresenta la comunita' ed è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente.

3.La Giunta Comunale è organo di collaborazione del Sindaco nell'amministrazione del comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.

4.Il Sindaco è organo monocratico, capo e responsabile dell'Amministrazione Comunale e legale rappresentante dell'Ente.

E' ufficiale di governo per i servizi di competenza statale, autorità locale sanitaria, di pubblica sicurezza e di protezione civile.

 

                            Art. 26

 

                   - Il Consiglio comunale -

 

                    (art. 31 legge 142/90)

 

 

1.    1. Il Consiglio comunale è composto dal sindaco, che lo presiede, e da sedici consiglieri comunali.

L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le loro indennità e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2.I consiglieri entrano in carica  "all'atto della proclamazione degli eletti",  ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3.Il Consiglio comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

 Nei casi diversi dallo scioglimento  per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la legge prescrive che con il decreto di scioglimento è nominato un commissario, il quale esercita le funzioni conferitegli con il decreto stesso.

4.Entro 15 giorni dalla  proclamazione degli eletti degli Eletti ciascun consigliere comunale depositera' presso il segretario comunale, che ne curera' la pubblicazione, la propria dichiarazione dei redditi e quella dei componenti il proprio nucleo familiare; analogo deposito dovra' essere eseguito entro il 15 giugno di ogni anno per l'intera durata della sua carica di consigliere comunale.

    5. Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni, dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.

 

                           ART.26 BIS

 

        -Prima seduta del Consiglio comunale-

 

 

   1. La prima seduta del consiglio comunale dopo le elezioni deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.Nella sua prima seduta il consiglio provvede alla convalida degli eletti compreso il Sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi dell'art. 75 del T.U. n. 570/60. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominata, nonchè sulla proposta degli indirizzi generali di governo.

Il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

 

                  ART. 26/TER 

       -Surrogazione e supplenza dei consiglieri comunali-

 

    1. Il seggio del Consiglio Comunale che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

    2. Nel caso di sospensione di un consigliere, adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4/bis della legge 19/3/90 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18/1/92 n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, procede alla sua temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 precedente.

 

 

 

 

 

 

                            Art. 27

 

  - Lo scioglimento e la sospensione del Consiglio

 

                          comunale -

 

                    (art. 39 legge 142/90)

 

 

1.Il Consiglio comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, per i motivi e con le procedure di cui all'articolo 39 della legge 265/99, commi da 1 a 6 e successive disposizioni legislative.

2.E' sospeso dal Prefetto per motivi di necessità ed urgenza ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 39, comma 7  della medesima legge.

 

 

 

 

                            Art. 28

 

    - La rimozione e la sospensione degli amministratori -

 

                    (art. 40 legge 142/90)

 

 

1.Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, il Sindaco, i compo nenti del Consiglio e/o della Giunta, possono essere rimossi, quando compiano atti contrari alla Costi tuzione o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni ed  integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione e sicurezza.

 

2.In attesa del decreto, il Prefetto può disporre la sospensione degli amministratori di cui al comma precedente, qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità.

3.Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

 

 

 

                            ART.28/BIS  

                       Art. 31, comma 2bis

 

                     -Dimissioni consiglieri-

 

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal Protocollo. Non si fà luogo alla surroga qualora, ricorrendono i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 39, comma 1, lett. b), n. 2 della Legge 265/99.  

 

 

 

 

 

                            Art. 29

 

          - La responsabilità degli amministratori -

 

                    (art. 58 legge 265/99)

 

 

1.Per gli amministratori, per il personale del comune e delle istituzioni per i servizi sociali si osservano le dispozioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2.Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonchè coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3.L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori comunali e delle isti tuzioni nonchè dei dipendenti è personale e non si estende agli eredi.  Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.

 

 

 

 

 

                         Art. 30

 

       - I diritti e i poteri dei consiglieri comunali -

 

                    (art. 31 legge 265/99)

 

 

1.I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonchè dalle loro aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

 

2.I consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interro gazioni e mozioni nelle forme definite dal regolamento consiliare.

 

3.Se lo richieda un quinto dei consiglieri il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio , in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4.Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento; quelle delle Commissioni sono segrete, salva diversa decisione adot tata di volta in volta dalla  stessa.

5. Alle proposte di deliberazione consiliare, si stabilisce di aggiungere l'indice degli atti ad esse allegati.

 

 

                           ART. 30/bis

 

La materia di cui all'art. 26 sui diritti-doveri e poteri dei consiglieri comunali sara' oggetto di apposito regolamento.

 

 

 

                            Art. 31

           - Le competenze del Consiglio comunale -

               (artt. 29, 32  legge 265/99)

 

1. Il Consiglio discute e approva in apposito documento il programma relativo ali indirizzi generali di governo, proposti dal sindaco nella prima seduta successiva alla elezione.

Il Consiglio ha la funzione primaria di indirizzo politico e di controllo e la competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

 a)gli statuti dell'ente e di eventuali aziende speciali ed istituzioni, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

 b)i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari,  i programmi e i progetti, secondo la legge vigente di opere pubbliche, i bilanci annuali ed eventualmente pluriennali e relative variazioni, il conto consuntivo, i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati e i piani di recupero,i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali dero ghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

 

c)le convenzioni tra i Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia e tra comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

d)l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e)l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la con cessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f)l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la frizione dei beni e dei servizi;

g)gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h)la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

i)le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

 

l)gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le rela tive permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono una esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria ammini strazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario e di altri funzionari; 

m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonchè la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. Tale competenza opera ogni qualvolta le leggi prevedano la rappresentanza anche delle minoranze.

La deliberazione per la definizione dei programmi deve essere adottata, comunque, entro trenta giorni dalla seduta di convalida.

n)l'elezione del "difensore civico", il relativo regolamento di funzionamento dell'ufficio.

2. Le nomine e le designazioni di competenza del consiglio devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 della legge n. 265/99.

3.Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4.Per la validità delle sedute consiliari, si richiamano le norme contenute nel Regio Decreto 4 febbraio 1915, n.148, tuttora in vigore.

 

5.Contestualmente all'affissione all'albo pretorio, l'elenco delle delibere di Giunta Comunale è trasmesso in copia, a cura del segretario comunale, ai capi gruppo consiliari, nonchè ai singoli consiglieri unici eletti delle rispettive liste non appartenenti ad altri gruppi, i quali a tal fine hanno il loro domicilio elettivo presso la casa comunale.L'avvenuta affissione è comunicata per lettera al loro domicilio anagrafico, in conformità ai criteri stabiliti dalla legge n. 127/97 e successive integrazioni.

6 Sono, soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che la legge riserva al Consiglio comunale, quelle che il Consiglio o la Giunta intendono, di propria iniziativa, sottoporre al Comitato di controllo.(127) 

7.Dopo l'insediamento del Consiglio, ogni gruppo politico rappresentato, designa, per gli adempimenti previsti dall'articolo 45 terzo comma, legge 265/99, il proprio capogruppo comunicandolo per iscritto al Segretario comunale. Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno due consiglieri.

 

 

 

 

 

                             ART. 32

                   -Conferenza dei capigruppo-

 

1.Con delibera del Consiglio Comunale adottata in una  seduta successiva a quella d'insediamento e' costituita la conferenza dei capigruppo.

2.La conferenza e' composta dal Sindaco che la presiede e da tutti i capigruppo consiliari.

3.La conferenza programma i lavori del consiglio e delle commissioni, li coordina con quelli degli altri organi istituzionali e dirime le eventuali controversie interpretative e procedurali,    nonchè dai singoli consiglieri che siano stati gli unici candidati eletti delle rispettive liste di appartenenza e che in consiglio non abbiano aderito ad altri gruppi e  dagli assessori.

 

 

                            Art. 33

 

               - Le Commissioni del Consiglio -

 

                    (art. 31 legge 265/99)

 

 

1.Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, con arrotondamento per eccesso o per difetto.

2.Comunque si debbono costituire Commissioni per gli affari istituzionali ed amministrativi; per il bilancio e lo sviluppo economico; per l'urbanistica e l'assetto del territorio nonchè per i lavori pubblici; per i servizi sociali, culturali, dello sport e del tempo libero; per il servizio di polizia amministrativa e quanti altri se ne rendessero necessari.

3.Eventuali altre temporanee e/o speciali Commissioni possono essere istituite per il controllo della gestione dei servizi pubblici locali in forma diversa dalla gestione diretta del Comune.

4.Il regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'oraganizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

5.Le Commissioni previste dal presente statuto sono costituite in una delle prime sedute del Consiglio successive alla convalida dei consiglieri eletti e,co munque, non oltre sessanta giorni da questa verifica.

 

                            Art. 34

 

           - La composizione della Giunta comunale -

 

                    (art. 33 legge 265/99)

 

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco.

2.Possono essere eletti alla carica di assessore, nel regolamento della Giunta Comunale, cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, secondo le leggi vigenti,in numero di 2 (due).

3. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune.

4. Agli assessori è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.

 

 

                            Art. 35

           - L'elezione del Sindaco e della Giunta -

                    (art. 34 legge 265/99)

 

 

 

1.Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del rispettivo consiglio. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata a una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.

2.Il sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni.Dopo che sia diventata esecutiva la deliberazione di convalida della sua elezione, il sindaco presta  dinanzi al consiglio nella seduta di insediamento, giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.

3.Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

4.E' consentito ul terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

5.Al sindaco è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.

 

 

                   ART. 35/BIS

 

  -Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o                       decesso del sindaco-

 

 

1. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 dell'art. 37/bis della legge 265/99, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

 

 

                    ART. 35/TER

                                                     

                          -Vicesindaco-

 

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

2.In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

 

 

 

                            Art. 36

 

                - Le competenze della Giunta -

 

                    (art. 35 legge 142/90)

 

1. La giunta collabora con il sindaco  nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari o dei responsabili dei servizi, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente, a novembre,  al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3.Dopo la sua elezione la Giunta può, con apposito provvedimento, stabilire un calendario di sedute, salvo i casi di urgenza. Detto provvedimento sarà partecipato al Consiglio.

4.Il Consiglio adotta un proprio regolamento, all'interno del quale saranno previste le modalità relative alle convocazioni, alle sedute ed alle votazioni.

5.E' altresì di competenza della Giunta Comunale l'adozione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio Comunale.

 

 

 

                            Art. 37

 

                 - Le competenze del Sindaco -

 

                 - Capo dell'Amministrazione-

 

                    (art. 36 legge 265/99)

 

 

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune, rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio e  la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

2.Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuito dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovraintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

3.Il Sindaco è, inoltre, competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, a coordinare orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonchè degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

4. Il sindaco è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. 

Le nomine e le designazioni di competenza del sindaco devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi di legge.Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 8.6.1990 n. 265/99 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

6.Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma

della repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

7.Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne da comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

 

 

                           ART 37 bis

 

Il Sindaco puo' delegare un consigliere comunale per incarichi specifici nell'attivita' amministrativa.

 

 

 

 

 

 

 

                            Art. 38

 

     - Le attribuzioni del Sindaco come Ufficiale di                           

governo -

                    (art. 38 legge 265/99)

 

1.Il Sindaco, quale ufficiale del governo, sovraintende:

a)alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia alettorale, di leva militare e di statistica;

b)alla emanazione degli atti che gli sono attribuitidalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c)allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza, e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d)alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

 

2.Il Sindaco, quale ufficiale del governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può chiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3.Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordina impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

4.Il "Sostituto" del Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

5.Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo sono previste ispezioni prefettizie per l'accertamento del regolare funzionamento dei servizi stessi, nonchè per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

6.Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma del presente articolo, nonchè dell'articolo 10 della citata legge 265/99, il Sindaco, previa  comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un consigliere comunale.

7.Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

8.Alle spese per il Commissario provvede il Comune.

9.Ove il Sindaco o il suo delegato non adotti provvedimenti di cui al seondo comma del presente articolo, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

10.Fermo restante l'istituto della delega prevista al precedente sesto comma, per gli atti di nascita, di morte e di richiesta delle pubblicazioni di matrimonio,  nonchè per le certificazioni anagrafiche, la delega può essere fatta al Segretario comunale o ad altri impiegati del Comune.

 

                             ART. 39

 

La mozione di sfiducia costruttiva, la revoca e la sostituzione -

                    (art. 37 legge 265/99)

 

 

1.Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non nè comporta le dimissioni.

2.Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia  votata per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati,senza computare a tal fine il Sindaco. 

4.La mozione di sfiducia viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5.Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             CAPO V

 

              LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

 

 

                            Art. 40

 

                   - I revisori dei conti -

 

                    (art. 57 legge 142/90)

 

 

1.Il Consiglio comunale elegge, con voto segreto e limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2.Saranno dichiarati eletti i tre che avranno consegui to il maggior numero di voti.

3.I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:

a)uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficia li dei conti, il quale funge da presidente;

b)uno tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;

c)uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

4.Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

5.I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

6.Il collegio dei revisori dei conti partecipa ad invito  alle sedute della Giunta e del Consiglio comunale e di diritto alle sedute del Consiglio comunale nelle sessioni ordinarie.

7.Il collegio dei revosori, in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le funzioni seguenti:

a)collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo di indirizzo;

b)esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;

c)attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

8.Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Il Consiglio Comunale puo' affidare ai revisori il compito di eseguire verifiche sull'andamento amministrativo e contabile del Comune

9.I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.

10.Ai revisori dei conti saranno corrisposti i compensi che apposite leggi prevederanno .

 

 

 

                            CAPO  VI

             Uffici e Personale-Segretario Comunale

                             Art. 41

     Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

 

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs.19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni.

                             Art. 42

                 Organizzazione Uffici e servizi         

 

1. Il Comune disciplina con apposito Regolamento l'organizzazione degli uffici e dei servizi con criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la podestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinare disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonchè all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

 

                             Art. 43

                  Organizzazione del personale

 

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accertamento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati ed organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

 

                             Art. 44

      Stato giuridico e trattamento economico del personale

 

1. Lo stato giuridico ed il tratatmento econmico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

 

                             Art. 45

                        Incarichi esterni

 

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici e di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti locali, può essere integrato, con provvedimento della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapproto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta collaborazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.

3. Gli incarichi di responsabilità di servizi, sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta, o in caso di mancato ragiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

 

 

                             Art. 46

             Segretario comunale-Direttore generale

 

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

3. Al Segretario comunale  possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 51-bis della legge n. 142/1990, inserito dall'art. 6, comma 10, della legge n. 127/1997.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti  dall'art. 51-bis della legge 142/1990, aggiunto dall'art. 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

5. In relazione al combinato disposto dall'art. 51, comma 3-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 2, comma 13 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e 17, comma 68, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, è data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le funzioni (tutte o parte di esse) di cui all'art. 51, c. 3, della citata legge n. 142/1990.

Art. 47

 

                    Vice Segretario comunale

 

1. Il Regolamento e la dotazione organica del personale potranno prevedere un posto di Vice-segretario, apicale, avente funzioni vicarie.

 

                             Art. 48

             Responsabili degli uffici e dei servizi

 

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente.Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:

a)la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b)la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione di contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e)gli atti amministrativi e gestione del personale;

f)i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g)tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale,nonchè i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggisticoambientale;

h)le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;

l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall'art.38 della legge n. 142/1990 ;

m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.

3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obietivi dell'ente, della correttezza ammiistrativa e dell'efficienza della gestione.

4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.

 

 

                             Art. 49

                           Avocazione

 

1. Il Sindaco non può avocare a sè gli atti di competenza dei dipendenti. In caso di inerzia o ritardo il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

 

                            Art. 50.

                        Ufficio di Staff

 

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controolo loro attribuite per legge.

Al regolamento degli uffici e dei servizi è demandata la regolamentazione dell'Ufficio.

 

 

                             Art. 51

 

       Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

 

1. Ai sensi dell'art. 12-bis del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'art. 7 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80, il Comune provvede, con il regolamento, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando un apposito ufficio, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie.

2. L'Ufficio di cui al comma 1 può essere istituito, mediante convenzione, in forma associata e coordinata con altri enti locali.

 

                             Art. 52

        Le norme in materia finanziaria e di contabilità

                     (Capo XV legge 265/99)

 

 

1.Le materie relative alle finanze e alla contabilità sono riservate alla legge dello Stato, salvo quanto previsto dallo statuto e dall'apposito regolamento di contabilità.

 

 

                             Art. 53

                          Il controllo

                   (Capo X e XI legge 265/99)

 

 

1. Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato dalla legge 265/99 ai capi XI e XII, nonchè della legge regionali 13 marzo 1992, n. 26.

 

                             Art. 54

                    I servizi pubblici locali

 

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e l'attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale;promuove la valorizzazione degli usi e costumi locali nel rispetto delle leggi.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società di capitali.

4. Per la gestione dei servizi pubblici locali il comune prevede appositi regolamenti.

 

 

                             Art. 55

         Le altre forme di gestione dei servizi pubblici             

artt. 24,25,26 e 27 legge 265/99

 

 

1. Qualora il Comune ne ravvisi la opportunità, la convenienza, la economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.

2. Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:

a)le convenzioni apposite tra il Comune e la Provincia;

b)i Consorzi appositi tra il Comune e la Provincia e/o tra enti locali diversi;

c) gli accordi di programma;

d) l'unione dei Comuni;

e)Convenzione tra comune e privati e tra il Comune e la Provincia.

3.Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accorso a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

4. Le decisioni di cui al presente articolo, su proposta del Sindaco, spettano sempre al Consiglio comunale.

 

                            CAPO VII                             

         LA COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA

                             Art. 56

                       I principi generali

                   (art. 3 e 14 legge 265/99)

 

1. Il comune attua le disposizioni della legge regionale che indica i principi della cooperazione dei Comuni e delle Provincie, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

2. Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni  e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune, con la collaborazione della Provincia può-ove lo ritenga utile e necessario-sulla base di programmi della Provincia stassa attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune, di intesa con la Provincia, può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente statuto agli artt. 54 e 55.

 

                             Art. 57

        La collaborazione all'attività di programamzione.                   (art. 15 legge 265/99)

 

 

1. Il Comune avanza annualmente, in previsione del bilancio, proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza alla legge regionale.

2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali di carattere sia generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

3.Il comune collabora nelle forme previste dallo statuto della Provincia a favorire la partecipazione dei cittadini alle attività e ai servizi della Provincia stessa.

 

 

                            CAPO VIII

                       Disposizioni finali

 

                             Art. 58

                        Entrata in vigore

 

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune.

 

                             Art. 59

                     Modifiche dello statuto

 

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili.

 

  

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